“Rent to buy”: pagando l’affitto si compra casa

Se ci si è imbattuti nell’immobile ideale ma non si possiede il capitale sufficiente per comprarlo, oggi è possibile pagare l’affitto con un canone mensile maggiorato che verrà utilizzato in gran parte per pagare il futuro acquisto dell’abitazione. Con il “rent to buy” — scrive il Mattino — si può stipulare un contratto che prevede che una parte dell’affitto versato dall’inquilino venga considerato come un acconto per l’acquisto della casa: il tutto senza superare, però, i dieci anni. Esistono vari contratti per l’acquisto di una casa. Come prima cosa, quindi, chi sceglie il “rent to buy” ha la necessità di scrivere esplicitamente che si tratta di un “Contratto di concessione del godimento con diritto di acquisto in base all’articolo 23 del dl 12 settembre 2014, n. 133”. La legge ha chiarito la parte fiscale e le tutele previste per le parti, lasciando comunque la possibilità a queste ultime di gestire buona parte del contenuto del contratto. Perciò è importante mettersi d’accordo in modo da redigere l’accordo senza lacune o ambiguità. Come sempre in questi casi, la soluzione migliore è affidarsi a un notaio. Questa formula conviene a chi non dispone, nel breve termine, del capitale iniziale o non riesce a ottenere un mutuo, o comunque a chi è certo di disporre, entro pochi anni, della cifra necessaria per comprare l’immobile. Bisogna tenere bene a mente che per diventare proprietari della casa servono entrate tali da consentire il pagamento di un canone di affitto più alto rispetto a quelli di mercato. Bisogna ricordare, inoltre, che entro dieci anni (limite fissato per legge) bisognerà procurarsi il capitale necessario per pagare il saldo. Inoltre tutte le spese ordinarie spettano all’affittuario mentre quelle straordinarie solo nel caso in cui siano dovute alla sua incuria. Sarebbe bene inserire nel contratto la possibilità di cedere l’accordo a un terzo, così da evitare di perdere gli acconti se si cambiasse idea sull’acquisto. La formula è sicuramente conveniente per costruttori o società immobiliari, che possono recuperare subito parte dei costi sostenuti per la costruzione e il mantenimento dell’immobile. Il venditore deve considerare un canone di affitto più elevato, che tenga conto della parte da trattenere come indennizzo adeguato in caso di mancato affare. La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una tipologia di compravendita immobiliare che similmente al rent to buy è basata sull’affitto ma che, in questo caso, opera attraverso un soggetto terzo (es.: la banca). Si tratta di una locazione finanziaria pensata per la prima casa: ad acquistare l’immobile è l’intermediario, che lo affitta all’inquilino con contratto a canone prefissato, al termine del quale il locatario ha diritto all’acquisto. Sono previste detrazioni fiscali per chi ha meno di 35 anni e reddito fino a 55mila euro l’anno.

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